- La legge 30 luglio 2010, n.
122, di conversione del d.l. 30 maggio 2010 n. 78 in materia di circolazione
immobiliare – novità e aspetti controversi
Sommario: Premessa. - PARTE I. Le novità in sede
di conversione.- 1. La dichiarazione di conformità resa “sulla base
delle disposizioni vigenti in materia catastale”. – 2.
L’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. -
PARTE II. Aspetti controversi della disciplina contenuta nell’art. 29,
comma 1-bis, della legge 52/1985. - 1. I beni oggetto della norma.
– 1.1. Gli immobili esclusi dalla norma; - 1.2. I fabbricati rurali; -
1.3. Il comma 1-bis e i posti auto. - 2. La nullità. - 3.
Tipologie di atti: servitù e ipoteca: a) Servitù e
dichiarazione di conformità;- b) La costituzione per destinazione del
padre di famiglia; - c) Le servitù in ambito condominiale: tra
destinazione del padre di famiglia e regolamento contrattuale; - d) Atti
costitutivi di diritti reali di garanzia stipulati nella vigenza del decreto
legge.
***
Premessa
La legge 30 luglio 2010, n. 122,
ha apportato alcune significative modificazioni al comma 14 dell’art. 19 del
decreto legge 30 maggio 2010, n. 78, che risulta ora così formulato:
«All’articolo 29
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione
dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità
immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari,
della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La
predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione
di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti
il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro
conformità con le risultanze dei registri
immobiliari».
Le novità attengono,
sinteticamente:
a) alla precisazione che la
dichiarazione di conformità da parte dell’intestatario in merito alla
corrispondenza allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie deve
essere resa sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
b) alla possibilità di
ricorrere all’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale in luogo della
dichiarazione di parte;
c) all’esclusione degli
atti di costituzione dei diritti reali di garanzia dall’ambito applicativo
della norma.
Il presente studio ha ad oggetto le novità
introdotte dalla legge di conversione ed alcuni profili controversi sui quali si
ritiene opportuno un approfondimento, anche alla luce delle Circolari 2/2010,
del 9 luglio 2010 e 3/2010, del 10 agosto 2010, emanate dall’Agenzia del
Territorio successivamente alla Circolare del Consiglio Nazionale del Notariato
del 28 giugno 2010, La circolazione immobiliare a seguito del d.l. 31 maggio
2010, n. 78 (c.d. Manovra Economica). Prime note.
PARTE I
Le novità in sede di
conversione
1. La dichiarazione di conformità resa
“sullabase delle disposizioni vigenti in materia
catastale”
Il legislatore ha introdotto, in
sede di conversione, la precisazione per cui la dichiarazione da parte degli
intestatari di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, deve essere resa “sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale”.
E’ da ritenere che
l’inciso vada interpretato nel senso che la normativa catastale vigente, da
considerare ai fini della dichiarazione in parola, sia quella che la normativa
catastale e la prassi amministrativa pongono a base dei vari obblighi di denuncia di
variazione in catasto (1).
Fondamentalmente si tratta di
quegli obblighi di denuncia e variazione scaturenti da interventi edilizi
che nel tempo hanno alterato lo stato di fatto del bene, e che obbligano a
presentare la denuncia in base alla disciplina in vigore al momento del mutamento
che ha inciso sullo stato, sulla consistenza nonché sull’attribuzione
della categoria e della classe, come ad esempio previsto dagli artt. 17 del r.d.l.
13 aprile 1939 n. 652 e 19 comma 9 del d.l. n. 78/2010
(2).
Tale rilievo dovrebbe fugare il
dubbio che per disposizioni vigenti in materia catastale debbano intendersi
quelle relative al momento in cui si commercializza l’unità immobiliare
urbana piuttosto che quelle vigenti al momento in cui è avvenuto
l’ultimo aggiornamento in catasto: ciò, in altre parole, porta ad
escludere che si debba ritenere insussistente la conformità laddove,
successivamente alla presentazione della denuncia o della variazione, ed in assenza
di mutamenti che obblighino a presentare ulteriore denuncia, sia nel frattempo
mutata la normativa catastale.
La conclusione appare coerente
anche con la lettura della norma data dall’Agenzia del territorio (circ. n.
2/2010 e n. 3/2010 cit.), la quale, fra gli eventi sopravvenuti, attribuisce
rilevanza, ai fini catastali, alle variazioni e agli interventi edilizi, e non alle
modifiche concernenti la normativa catastale.
In questa direzione le circolari
citate dell’Agenzia del Territorio precisano, infatti, che «assume
rilievo ogni incoerenza che comporti una variazione della consistenza
dell’immobile e quindi della rendita catastale»; più in generale,
entrambe si riferiscono ad interventi come ampliamenti, modifiche interne,
variazioni della consistenza dell’immobile relativi ad unità
immobiliari esistenti (successivi cioè alla originaria redazione della
planimetria) ovvero a planimetrie non raffiguranti la situazione reale del
fabbricato (3).
2. L’attestazione di
conformità rilasciata da un tecnico abilitato
La legge di conversione nulla ha
detto, invece, circa i tipi di interventi edilizi che non determinano
l’obbligo di variazione (4) ed ha ritenuto
opportuno introdurre, nel comma 1-bis, la possibilità per la parte
di avvalersi dell’attestazione di conformità di un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Sotto tale profilo, occorre
valutare l’idoneità, sul piano temporale, di detta attestazione: non
sembrano rinvenibili specifiche disposizioni che dettino regole o forniscano criteri
per stabilire se l’attestazione di conformità rilasciata dal tecnico
abilitato in un momento non prossimo a quello della stipula sia di per sé
inidonea ad essere utilizzata.
Per se stessa
l’attestazione di conformità è sempre valida, salvo che nel
periodo intercorrente fra la data del suo rilascio e la stipula non siano stati
posti in essere interventi o attività tali da comportare l’obbligo di
presentazione di variazione e/o di deposito di una nuova planimetria, circostanza
della quale è a conoscenza la parte che produce l’attestazione e sulla
quale ricade la relativa responsabilità; pertanto, ancorché non
imposto dalla legge, sarebbe opportuno che in atto risulti da dichiarazione di parte
che non sono intervenute variazioni successivamente al rilascio
dell’attestazione del tecnico.
Trattandosi di una attestazione
che va a sostituire la dichiarazione resa dalla parte in atto e per la quale non
sono richiesti particolari requisiti di forma, le alternative possibili sono quella
dell’intervento in atto del tecnico che attesta la conformità o,
più ragionevolmente, quella dell’allegazione dell’attestazione.
PARTE II
Aspetti controversi della
disciplina contenuta nell’art. 29, comma 1-bis, della legge
52/1985
1. I beni oggetto della norma
L’ambito oggettivo di
applicazione del comma 1-bis è definito dal legislatore mediante il
riferimento alle nozioni di “fabbricati già esistenti” e di
“unità immobiliari urbane”, le quali dovrebbero pertanto essere
contemporaneamente considerate al fine di individuare gli immobili ricompresi nel
perimetro applicativo del comma 1-bis suddetto.
Al riguardo l’Agenzia del
territorio (circ. n. 2 del 9 luglio 2010) ha precisato che «l’ambito
applicativo della previsione normativa è stato delineato dal legislatore
attraverso l’utilizzo di due espressioni distinte, ma senza dubbio correlate
tra loro: “fabbricati già esistenti” e “unità
immobiliari urbane”. Il riferimento espresso a tali due categorie concettuali
consente di ritenere che l’ambito di operatività della norma in parola
riguardi gli immobili già iscritti al catasto edilizio urbano, nonché
quelli per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione».
Definita, quindi, secondo la
normativa catastale, l’unità immobiliare urbana come «ogni
parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa
utile ed atta a produrre un reddito proprio» (art. 5 r.d.l. n.
652/1939 (5)), e più precisamente come
unità immobiliare costituita da «una porzione di fabbricato, o da
un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello
stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità
di autonomia funzionale e reddituale» (art. 2, comma 1, D.M. 2
gennaio 1998, n. 28), occorre coordinare tale concetto con l’altra
tipologia - catastalmente rilevante – indicata dal comma 1-bis,
quella dei fabbricati “già esistenti”.
Per quest’ultima nozione
è utile – come già indicato nelle “Prime Note”
– fare riferimento all’art. 28 r.d.l. n. 652/1939, secondo cui
«i fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono
considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati
all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono
divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati» (6). Deve trattarsi, quindi,
di una costruzione abitabile o servibile all’uso cui è destinata
(7).
In base alle definizioni
normative indicate la nozione di unità immobiliare urbana appare più
ampia rispetto a quella di fabbricato già esistente, comprendendo anche le
aree (8).
Dall’interpretazione della
norma accolta dall’Agenzia del territorio (circ. nn. 2 e 3 citate) sembra
emergere invece l’applicabilità della disposizione a tutte le
unità immobiliari urbane, posto che gli immobili che l’Agenzia ritiene
esclusi (come meglio specificato nei paragrafi successivi) non rappresentano
catastalmente unità immobiliari urbane (si pensi ad esempio alle aree urbane
iscritte nella categoria catastale fittizia F/1, senza attribuzione di rendita,
escluse dall’applicazione del comma 1-bis, perché prive di
rilevanza reddituale e quindi non definibili come unità immobiliari urbane
(9)).
1.1 Gli immobili esclusi
dalla norma
Il riferimento alle nozioni di
“unità immobiliare urbana” e di “fabbricato già
esistente” porta ad escludere dall’ambito applicativo del comma
1-bis cit., oltre le particelle censite al catasto terreni
(10), anche quei fabbricati (o porzioni di fabbricato)
che non siano caratterizzati, secondo la disciplina catastale, da una
potenzialità di autonomia funzionale e di reddito.
Sotto tale profilo, l’art.
3 D.M. n. 28/1998 cit., dopo aver stabilito, al primo comma, la regola generale che
impone il censimento (inventariazione) di tutte le unità immobiliari come
definite dal precedente art. 2 (fabbricato, o porzione di fabbricato, insieme di
fabbricati, area, che, nello stato in cui si trovano e secondo l'uso locale,
presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale), prevede poi
delle deroghe (11) rispetto ad alcune categorie di beni
(fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; costruzioni
inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell'accentuato livello
di degrado; lastrici solari; aree urbane), le quali possono essere censite
“senza attribuzione di rendita catastale”, all’unico
scopo di attribuire all’unità l’identificativo catastale di cui
al successivo art. 4 mediante la sola “descrizione dei caratteri specifici
e della destinazione d'uso”.
Laddove gli immobili menzionati
nel comma 2 dell’art. 3 cit. siano dichiarati al catasto dei fabbricati (e
ciò solo per completare la conoscenza del patrimonio immobiliare) ed inseriti
in una delle categorie catastali fittizie del gruppo F, senza attribuzione di
rendita (e senza presentazione della planimetria (12)),
essi sono da escludere dalla previsione normativa di cui al comma 1-bis in
quanto non integrano la nozione catastale di unità immobiliare urbana, come
sopra indicata.
Nel senso dell’esclusione
si è espressa anche l’Agenzia del territorio con riferimento
precisamente a «i fabbricati iscritti in catasto come “unità
collabenti”, in quanto non più abitabili o servibili all’uso cui
sono destinati; i fabbricati iscritti in catasto come “in corso
costruzione” o “in corso di definizione”, sempre che non siano
stati ultimati o definiti» (13).
Per queste tipologie di
fabbricati, però, l’accatastamento nel gruppo F rappresenta una
facoltà, per cui si pone il problema di verificare se l’esclusione dal
comma 1-bis prescinda dall’inserimento in una delle categorie
catastali fittizie.
Per quanto riguarda il
fabbricato in corso di costruzione l’esclusione sussiste
comunque in quanto non si tratta di un “fabbricato già
esistente”, secondo la nozione prevista nella disciplina catastale (art. 28
r.d.l. n. 652/1939).
Più difficile è,
invece, la valutazione relativa all’applicabilità o meno del comma
1-bis rispetto al fabbricato in corso di ristrutturazione
(non accatastato nel gruppo F (14)), perché si
tratta di un immobile ancora iscritto in una categoria catastale con attribuzione di
rendita.
Occorre, però, considerare
che nel caso di lavori che importino mutamenti dello stato o della consistenza del
bene – cosicché durante la fase di esecuzione degli stessi
l’unità immobiliare non sia più identificabile con quella
originaria – la disciplina catastale prevede l’obbligo di presentazione
della denuncia di variazione, con l’aggiornamento della planimetria, solo al
termine dei lavori stessi (cfr. art. 34-quinquies, comma 2 lett. b), d.l.
n. 4/2006, conv. in l. n. 80/2006 (15)).
In altri termini, la disciplina
catastale considera “irrilevanti” i mutamenti intervenuti sullo stato e
sulla consistenza del fabbricato finché è in corso la fase della
ristrutturazione. Non sarebbe allora coerente con tale disciplina ritenere
applicabili comunque le previsioni di cui al comma 1-bis richiedendo una
dichiarazione di conformità della planimetria e dei dati catastali (non
ancora aggiornabili) rispetto ad uno stato di fatto del bene legittimamente in
mutazione.
La fase della ristrutturazione
incide peraltro anche, transitoriamente, sulla capacità di produzione del
reddito dell’immobile, considerato che ai sensi dell’art. 36 comma 3
d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 «non si considerano, altresì,
produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state
rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento durante il quale l'unità
immobiliare non è comunque utilizzata»
(16).
In conclusione si ritiene che nel
caso di atti aventi ad oggetto fabbricati assunti come in corso di ristrutturazione
e ancora iscritti in una categoria catastale con attribuzione di rendita, laddove
sull’immobile siano in corso i lavori sopraindicati - con la conseguenza che
l’unità immobiliare non sia più identificabile con quella
originaria -, il comma 1-bis non sia applicabile a condizione che emerga
per tabulas la circostanza del rilascio del titolo abilitativo edilizio, il
fatto che questo non sia ancora scaduto, nonché l’inizio dei lavori di
ristrutturazione, anche sollecitando – secondo la prudente valutazione del
notaio – l’attestazione di un tecnico (da allegare all’atto) in
ordine alla circostanza che il fabbricato è ancora in fase di
ristrutturazione.
Il medesimo ragionamento non
può, invece, valere per i fabbricati assunti come immobili in stato
di degrado qualora non siano accatastati come “unità
collabenti” nel gruppo F, e quindi risultino ancora iscritti nel catasto dei
fabbricati (17) in una categoria con attribuzione di
rendita.
Infatti l’art. 3 comma 2
D.M. n. 28/1998 cit. considera iscrivibili senza attribuzione di rendita
“le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa
dell'accentuato livello di degrado”, ma in assenza di tale
iscrizione speciale le stessecontinuano ad integrare la nozione catastale di
unità immobiliare urbana, come sopra indicata, e ad essere produttive di
reddito (18); quindi, devono ritenersi comprese
nell’ambito applicativo del comma 1-bis.
Devono ritenersi esclusi
dall’ambito applicativo del comma 1-bis anche i fabbricati o
manufatti marginali elencati nel comma 3 dell’art. 3 D.M. n.
28/1998 (19), trattandosi di beni che non sono oggetto
di accatastamento, salva l’ipotesi in cui siano “dotati di
un’autonoma suscettibilità reddituale”. Considerata tale
evenienza ed in ragione delle difficoltà operative che si pongono sul piano
della prova, tenuto conto della sanzione della nullità prevista per
l’inosservanza delle prescrizioni di cui alla prima parte del comma
1-bis cit., appare opportuno nel caso di atti aventi ad oggetto tali
immobili, non iscritti nel catasto, sollecitare una dichiarazione di parte o
l’attestazione di un tecnico (da allegare all’atto) in ordine
all’assenza di un’autonoma suscettibilità reddituale (non
applicando il comma 1-bis) (20).
L’irrilevanza ai fini
reddituali porta ad escludere dalla previsione normativa di cui al comma
1-bis anche i beni comuni non censibili, in quanto privi
di rendita catastale (21). Più precisamente si
tratta dei beni comuni a più unità immobiliari, iscritti o iscrivibili
in un’apposita partita speciale del catasto, per i quali non è dovuta
la redazione della planimetria (es. androni, scale, aree di passaggio, cortili e
terrazzi condominiali) (22). L’esclusione dalla
previsione normativa di cui al comma 1-bis può, inoltre, affermarsi
in riferimento a quei beni che, seppur classificabili fra i beni comuni non
censibili, non risultino di fatto iscritti in catasto.
Per quanto riguarda i
beni comuni censibili, quali l’alloggio del portiere, si
ritiene che essi siano da escludere dal comma 1-bis pur trattandosi di
unità immobiliari dotate di autonoma capacità di reddito, «nel
caso in cui il trasferimento “delle relative quote e diritti” avvenga
unitamente al trasferimento dell’unità immobiliare oggetto di
compravendita (quando, a titolo esemplificativo, nella vendita di un appartamento
sono ricomprese quote e diritti connessi ai beni comuni censibili). Di contro, detta
dichiarazione [ndr, di conformità] assume rilevanza nell’ipotesi in cui
l’alloggio del portiere, o altro bene comune censibile, sia oggetto di
autonomo trasferimento da parte dei condomini. In questa ultima ipotesi, infatti,
l’unità immobiliare perde la sua funzione di bene condominiale e,
pertanto, si rende necessaria anche la relativa registrazione con una specifica
intestazione, in luogo della partita speciale, per tenere in debita evidenza i
diritti e le quote vantati da ciascun soggetto»
(23).
Le conclusioni alle quali si
è giunti in ordine ai beni comuni, censibili e non, possono essere riproposte
anche per le ipotesi in cui si tratti di beni non appartenenti a tutti i condomini,
ma ad alcuni soltanto, come nel caso del c.d. condominio parziale, che si connota
per un regime di comproprietà limitato, e che si ha laddove le parti
condominiali siano di proprietà comune solo di coloro cui il bene (o il
servizio offerto dal bene) è obiettivamente destinato a servire
(24).
Sono da ritenersi, invece,
rilevanti per l’applicazione del comma 1-bis quelle
entità che, pur non avendo di per sé le
caratteristiche di un’unità immobiliare urbana, devono essere
classificate, secondo la normativa catastale, unitamente all’unità
immobiliare “principale” incidendo sul calcolo della
consistenza (e della rendita) di quest’ultima
(25).
Ne deriva che la dichiarazione di
conformità di cui al comma 1-bis non può essere resa se tali
entità non sono adeguatamente rappresentate in catasto
(26).
Possono incidere sul calcolo
della consistenza dell’unità immobiliare urbana anche le aree
di pertinenza o dipendenza esclusiva della
stessa (27).
Le principali norme di
riferimento sul punto sono rappresentate dall’art. 6 comma 2 r.d.l. n.
652/1939, conv. in l. n. 1249/1939, secondo il quale «la dichiarazione va
estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più
unità immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la
rendita» e dall’art. 51 d.p.r. n. 1142/1949, il quale prevede
che «è aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la
consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree
formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con
altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non
siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe».
Inoltre, ai sensi dell’art. 15 d.p.r. n. 650/1972 «ad integrazione e
modifica di quanto è stabilito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel
catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola
superficie, i lastrici solari nonché le aree scoperte di pertinenza o
dipendenza delle unità immobiliari urbane. Gli uni e le altre dovranno
essere dichiarati dagli interessati con le medesime modalità stabilite
per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane dalle norme di legge
e di regolamento citate al comma precedente. Resta valida la norma portata
dall'art. 51 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, circa il computo anche delle aree
scoperte nella determinazione della consistenza delle unità immobiliari
urbane».
In concreto sono riscontrabili
varie tipologie di aree che potrebbero costituire pertinenze o dipendenze di
unità immobiliari urbane, tuttavia in questa sede appare opportuno soffermare
l’attenzione solo sulle principali - le quali sono rappresentate dalle aree
urbane inserite nella consistenza di un’unità immobiliare urbana, dalle
aree effettivamente utilizzate per fini agricoli e dalle aree urbane censite nella
categoria fittizia F/1 - verificando come e se rilevi, rispetto ad esse, agli
effetti dell’applicazione del comma 1-bis cit., la sussistenza del
rapporto pertinenziale.
Rispetto alle aree urbane
inserite nella consistenza di un’unità immobiliare urbana la
rappresentazione catastale tiene già conto del rapporto pertinenziale con
un’unità immobiliare e pertanto (in assenza di ulteriori variazioni
rilevanti) la dichiarazione di conformità, di cui al comma 1-bis,
relativa a quella stessa unità immobiliare ‘principale’, potrebbe
essere resa.
Con riferimento alle aree
effettivamente utilizzate per fini agricoli e censite al catasto
terreni (28), esse sono irrilevanti agli effetti del
comma 1-bis cit., pur se di pertinenza o dipendenza di
un’unità immobiliare urbana. Si può, infatti, sostenere –
pur nell’incertezza derivante dalla difficoltà di coordinare tra loro
le disposizioni catastali – che non esista un obbligo ma solo una
facoltà per il soggetto interessato di inserire nel catasto dei fabbricati le
aree agricole pertinenziali, facendole raffigurare graficamente nella stessa
planimetria dell’unità immobiliare al cui servizio sono destinate, con
il limite previsto dall’art. 13 comma 3 del D.M. n. 28/1998 cit., il quale,
nell’occuparsi della rilevanza cartografica di queste aree, dispone che
«…Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non
delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in
pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate
all'ordinaria coltura». L’identica conclusione non
può, invece, essere sostenuta in riferimento alle aree censite nel catasto
terreni e costituenti parchi al servizio di unità immobiliari urbane a
destinazione abitativa che, ove considerate, sotto il profilo catastale, unitamente
a tali aree, non potrebbero più mantenere l’attuale classificazione ma
dovrebbero transitare nelle categorie A/7 e A/8, con conseguente attribuzione di una
rendita superiore; le aree medesime sono, quindi, in questo senso rilevanti agli
effetti del comma 1-bis cit.
Con riguardo alle aree urbane
censite nella categoria fittizia F/1, che siano pertinenza o dipendenza (esclusiva)
di un’unità immobiliare urbana, si deve considerare se le stesse siano
state a suo tempo dichiarate conformemente alla disciplina catastale vigente
all’epoca della dichiarazione.
In proposito è da tenere
presente che anteriormente all’entrata in vigore della procedura denominata
Docfa 3 (1° gennaio 2002), adottata con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del Territorio del 7 novembre 2001, n. 2425/UDA, non era
obbligatorio l’inserimento delle aree suddette nella planimetria catastale
dell’unità immobiliare (29).
Dall’entrata in vigore
della procedura Docfa 3, invece, tutte le aree esclusive se qualificate come
pertinenze o dipendenze di un’unità immobiliare urbana devono essere
graficamente rappresentate nella planimetria catastale di
quest’ultima (30).
Ne deriva che, agli effetti del
comma 1-bis cit., occorre individuare la data di costituzione del rapporto
pertinenziale. Tale rapporto resta irrilevante se sorto anteriormente al 1°
gennaio 2002. Esso assume, invece, rilevanza qualora sia costituito dopo il 1°
gennaio 2002 (posto che l’area di pertinenza esclusiva deve essere
rappresentata nella planimetria catastale dell’unità immobiliare
urbana). E ciò anche se la destinazione a pertinenza sia effettuata dopo il
1° gennaio 2002 con riferimento ad aree urbane già in precedenza
accatastate in F/1, essendo in tal caso necessario procedere ad una variazione
catastale per adeguare la rappresentazione grafica dell’area divenuta
pertinenziale. Dalla normativa catastale – interpretata sulla base della
prassi amministrativa, che in materia assume grande rilievo – sembra,
però, potersi desumere che tale rilevanza del rapporto pertinenziale sia
limitata ai casi in cui l’area urbana faccia parte di un lotto edificato
già censito (31), inclusivo anche
dell’unità immobiliare rispetto alla quale l’area è
pertinenza o dipendenza. La definizione del “lotto edificato” riveste un
carattere essenzialmente tecnico, per cui sarebbe opportuno rivolgersi ad un
professionista del settore per la sua individuazione nel caso concreto. Per
“lotto edificato” dovrebbe, comunque, intendersi la porzione di terreno,
dotata di distinta identità, nella quale sorge un edificio o un complesso di
edifici; esso dovrebbe essere unitariamente costituito dall’area di sedime
dell’edificio o del complesso di edifici esistente e dai relativi spazi
scoperti di pertinenza, così come identificati negli atti catastali. Nella
pratica, tra le varie ipotesi di lotto edificato censito che possono riscontrarsi,
quella più ricorrente è costituita dal complesso condominiale
rappresentato nel catasto dei fabbricati come unica particella edilizia, comprensivo
di una pluralità di unità immobiliari e di aree, ognuna indicata con
il numero principale che contraddistingue in mappa tale particella edilizia e con un
altro numero, subalterno del principale. Secondo l’interpretazione proposta,
con riferimento alla suddetta ipotesi più ricorrente, il rapporto
pertinenziale, costituito dopo il 1° gennaio 2002, rileverebbe solo se sia
l’unità immobiliare formante il bene principale sia l’area
formante il bene accessorio facciano parte di un unico complesso condominiale e
siano identificate nel catasto dei fabbricati con il medesimo numero principale ma
con subalterni diversi; non rileverebbe invece se o l’unità immobiliare
formante il bene principale o l’area formante il bene accessorio siano al di
fuori del complesso condominiale.
Al fine dell’individuazione
del momento di costituzione del rapporto pertinenziale potrebbe farsi riferimento,
ad esempio, ai titoli di acquisto, ove in essi tale rapporto sia esternato; negli
altri casi, è opportuno, secondo la prudente valutazione del notaio,
sollecitare una dichiarazione di parte.
È bene, peraltro,
precisare che la destinazione pertinenziale che viene in rilievo agli effetti
dell’applicazione del comma 1-bis può essere solo quella
preesistente all’atto di disposizione, posto che la dichiarazione di
conformità è da riferire
all’intestatario/disponente (32) del bene e deve
avere ad oggetto lo stato di fatto di quest’ultimo al momento dell’atto
stesso. In altri termini, non può assumere rilevanza agli effetti della
dichiarazione di conformità il rapporto pertinenziale costituito
dall’acquirente nell’atto. Tale rapporto determinerà, comunque,
l’obbligo per l’acquirente stesso di procedere, successivamente al
rogito, alle conseguenti variazioni in catasto, in assenza delle quali per
l’unità immobiliare urbana e la relativa area pertinenziale non
potrà essere resa la dichiarazione di conformità in successivi atti
rientranti nel campo di applicazione del comma 1-bis cit.
Resta fermo che qualora
l’area urbana accatastata in F/1 sia trasferita autonomamente essa è
certamente da escludere dall’ambito applicativo del comma 1-bis,
trattandosi di bene privo di rilevanza reddituale (33).
1.2. I fabbricati rurali
Nelle “Prime Note” si
è osservato che ai sensi dell’art. 4 r.d.l. n. 652/1939 «si
considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque
materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali» e che, pertanto, sulla
base di tale normativa, i fabbricati rurali non dovrebbero essere considerati
“unità immobiliari urbane” dovendo, in linea di principio,
restare estranei all’ambito applicativo del comma 1-bis cit.
Nelle “Prime note” si
è anche evidenziato come, tuttavia, a seguito dell’istituzione del
catasto dei fabbricati (che comporta l'iscrizione ed il censimento in esso anche
dei fabbricati cui sia riconosciuta la ruralità, a prescindere dalla loro
attuale produttività di reddito fondiario), dalle risultanze catastali non
sia più possibile dedurre la ruralità fiscale del fabbricato, la quale
dipende invece dall’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui
all’art. 9 d.l. n. 557/1993, convertito dalla l. n. 133/1994, e successive
modifiche (34).
L’Agenzia del territorio
è intervenuta sul tema con la circ. n. 2/T del 2010 cit., ove si precisa che
debbono ritenersi esclusi dall’applicazione del comma 1-bis «i
fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non abbiano subito variazioni,
né perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della
ruralità ai fini fiscali». L’Agenzia non indica invece fra gli
immobili esclusi i fabbricati rurali censiti al catasto dei fabbricati, ai quali
pertanto ritiene applicabile il comma 1-bis; e ciò coerentemente con
il costante orientamento dell’Amministrazione medesima, secondo il quale, per
tali fabbricati, l’iscrizione nel catasto dei fabbricati avviene con
riferimento alle loro “caratteristiche intrinseche” (e quindi anche con
riferimento alla loro “potenzialità di autonomia funzionale e di
reddito”), prescindendo dalla ricorrenza o meno dei requisiti di
ruralità, rilevanti ai fini fiscali.
Dalle varie direttive impartite
dall’Amministrazione finanziaria per l’accertamento e
l’accatastamento dei fabbricati in considerazione della normativa relativa ai
criteri per il riconoscimento della ruralità, emerge, infatti, da un lato,
come sia compatibile con la ruralità dell’immobile il classamento in
una delle categorie ordinarie del gruppo A e del gruppo C, oltre al classamento
nella categoria speciale D/10 prevista per “i fabbricati per funzioni
produttive connesse alle attività agricole”
(35); da un altro lato, come, per espressa previsione
normativa, detta iscrizione non comporti la perdita della qualifica
“rurale” del fabbricato, per cui «considerata la spiccata
autonomia tra la disciplina catastale e quella fiscale, il riconoscimento della
ruralità di cui al citato art. 2 del d.p.r. n. 139 del 1998 discende
automaticamente dalla medesima norma al verificarsi di tutte le condizioni in essa
individuate» (36).
In altri termini,
l’iscrizione nel catasto dei fabbricati di costruzioni rurali, disposto al
fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, deve
avvenire «in coerenza alle disposizioni previste per le unità
immobiliari, e, pertanto, le stesse devono essere accertate nella categoria
catastale più appropriata, sulla base delle loro caratteristiche intrinseche
ed in maniera del tutto indipendente dal carattere di
ruralità» (37).
Seguendo allora
l’interpretazione accolta dall’Agenzia del territorio, nel caso di atti
aventi ad oggetto fabbricati assunti come rurali:
-
se il
fabbricato è iscritto al catasto dei fabbricati in una delle categorie
ordinarie occorre applicare la disciplina di cui al comma 1-bis. La
medesima conclusione vale anche nel caso di fabbricato rurale strumentale
iscritto nella categoria speciale D/10;
-
nel
caso di fabbricato rurale ancora censito al catasto dei terreni, laddove le
parti non intendano procedere all’accatastamento nel catasto dei
fabbricati, è assolutamente opportuno sollecitare – secondo la
prudente valutazione del notaio – la dichiarazione di parte o
l’attestazione di un tecnico (da allegare all’atto) in ordine alla
permanenza dei requisiti di ruralità (non applicandosi, in tal caso, il
comma 1-bis). L’accertamento dei predetti requisiti non
può, infatti, spettare al notaio.
Quanto detto vale con riferimento
ai fabbricati che abbiano in concreto i requisiti di ruralità, mentre per
quelli censiti al catasto dei terreni che abbiano perso tali requisiti il comma
1-bis si applica e, pertanto, l’accatastamento nel catasto dei
fabbricati è necessario al fine di poter procedere al trasferimento.
Qualora, infine, si tratti di
immobili che si assumono essere ruderi e risultino censiti al catasto dei terreni
come fabbricati rurali, appare opportuno sollecitare l’accatastamento nel
catasto dei fabbricati come unità collabenti, perché
l’attribuzione della categoria F/2 è di per sé idonea ad
escludere l’applicazione del comma 1-bis
(38). Laddove la parte non intenda procedere in tal
senso è opportuno sollecitare – secondo la prudente valutazione del
notaio – la dichiarazione di parte o l’attestazione di un tecnico (da
allegare all’atto) in ordine alla circostanza che trattasi di rudere (non
applicandosi in tal caso il comma 1-bis cit.), tenuto conto che, secondo le
indicazioni fornite nel sito web dell’Agenzia del territorio, non è
obbligatoria la denuncia al catasto dei fabbricati per i fabbricati censiti al
catasto terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità ma che siano ruderi
o in condizioni di inagibilità. Tale stato, precisa, però,
l’Agenzia «è associabile a fabbricati che presentino crolli delle
strutture orizzontali e/o verticali il cui recupero prevede la totale demolizione.
Non rientrano in tale casistica i fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili
con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, i quali possono
essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano come “fabbricati
collabenti” - senza attribuzione di rendita - fino al momento del recupero
ovvero della loro demolizione».
1.3 Il comma 1-bis e
i posti auto
Merita un particolare
approfondimento la questione della applicabilità dell’art. 29 comma
1-bis ai posti auto.
Sotto tale profilo, in linea di
principio, si possono presentare le seguenti fattispecie:
a) posto auto di proprietà
esclusiva non collegato da rapporto pertinenziale ad alcuna unità immobiliare
b) posto auto in proprietà
esclusiva di pertinenza di una unità immobiliare (riconducibile, ad esempio,
alla previsione di cui all’art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122
o a quelle spesso contenute nei regolamenti comunali che impongono la creazione di
un vincolo; alla previsione di cui al’art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996,
n. 662)
c) posto auto di proprietà
condominiale (normalmente riconducibile alla previsione di cui all’art. 18
della legge 6 agosto 1967 n. 765 – c.d. legge ponte)
c1) in uso promiscuo di tutti i
condomini
c2) in uso esclusivo ai singoli condomini a titolo,
rispettivamente di: α) diritto qualificabile come reale (servitù);
β) diritto di utilizzo esclusivo di natura obbligatoria
(39)
d) posti auto che, sebbene di
proprietà di terzi, siano in diritto d’uso al condominio.
Ebbene, in questa, parziale,
rassegna di possibili fattispecie, occorre distinguere.
Per le categorie sopra indicate
sub c1) e β) possono riproporsi le conclusioni sopra rassegnate in tema di beni
comuni, censibili o non censibili, tale essendone la natura, circa la loro
esclusione dall’ambito applicativo del comma 1-bis.
Considerazioni analoghe
dovrebbero valere quanto ai posti auto sub d) (40): la
giurisprudenza ha a suo tempo sottolineato, sia pure dopo diverse interpretazioni,
che allorquando i parcheggi previsti dalla legge ponte appartengano ad un terzo
estraneo alla collettività condominiale o ad un solo dei componenti di
questa, essi vengono a costituire oggetto di un diritto reale d'uso spettante ai
condomini medesimi; peraltro, trattandosi di un vincolo pubblicistico di
destinazione, imposto dalla legge a favore dei condomini del fabbricato cui accede,
che ha natura reale, il diritto d’uso (condominiale) si trasferisce
automaticamente con il trasferimento dell’abitazione
(41).
Più complesso è il
discorso per quanto concerne le fattispecie sub a) e b).
È fuor di dubbio che nel
caso di box, garage e posto auto coperto si è in presenza di manufatti aventi
i requisiti oggettivi dell’unità immobiliare urbana in altra sede
specificati, e che quindi l’art. 29 comma 1-bis trova applicazione.
A ben vedere, però, alla
stessa conclusione deve pervenirsi anche con riguardo ai posti auto scoperti di
proprietà esclusiva (pertinenziali o meno), considerato che si tratta di
immobili i quali, secondo la disciplina catastale, devono essere accatastati nella
categoria catastale C/6 (42) con attribuzione di
rendita (43), e quindi rappresentano delle unità
immobiliari urbane.
Quanto, infine, ai posti auto
condominiali oggetto di servitù a favore del singolo condomino (allorquando,
cioè l’uso esclusivo discenda da una pattuizione che comporti la
creazione di una servitù a carico dello spazio comune condominiale destinato
a parcheggio e a favore dell’abitazione di un singolo condomino), si rinvia al
prosieguo, laddove si tratterà del tema delle servitù, precisandosi,
sin d’ora, che l’art. 29, comma 1-bis, può avere
eventualmente rilievo in sede di costituzione della servitù, ma non in sede
di circolazione dei beni che ne sono gravati.
2. La nullità
Le principali questioni che,
all’indomani dell’entrata in vigore del comma 1-bis della legge
28 febbraio 1985, n. 52, hanno riguardato la previsione della nullità in esso
contenuta, si sono appuntate sulla dichiarazione di conformità resa dalla
parte.
Si ribadisce, come già
evidenziato nella circolare Prime note, che la nullità ivi comminata
consegue solo alla mancanza della dichiarazione di parte – e trattasi,
pertanto, di un’ipotesi di nullità c.d. formale – e non è
riconducibile ad ogni fattispecie in cui la dichiarazione abbia un contenuto
volontariamente o involontariamente non veritiero.
Pertanto, solo qualora si dovesse
constatare l’assenza della dichiarazione di conformità, l’atto
sarà affetto da nullità formale assoluta ed insanabile, non essendo
prevista per tale sanzione alcuna conferma.
Dalla formulazione della norma
appare, infatti, piuttosto nitidamente che la nullità viene comminata per la
mancanza nell’atto pubblico della dichiarazione di conformità;
sicché qualora dovesse riscontrarsi successivamente alla stipulazione una non
conformità sul piano sostanziale, l’atto è da considerarsi
valido ed efficace, ferme restando le eventuali conseguenze sanzionatorie di tipo
penale e tributario per il dichiarante.
In effetti, l’assenza della
conformità non rende l’immobile incommerciabile ma espone le parti
all’accertamento da parte dell’amministrazione, mentre è discusso
se la dichiarazione mendace possa esser fonte di responsabilità penale del
dichiarante ai sensi dell’art. 483 c.p. (44).
La scelta del legislatore di
considerare di tipo formale-documentale la sanzione di nullità prevista, e
quindi destinata a riflettersi solo sul documento e non sul negozio ivi contenuto,
si spiega con la volontà di non creare eccessivi ostacoli alla circolazione
degli immobili, come già evidenziato nella circolare CNN “Prime
Note”.
Sotto un diverso profilo, infine,
va aggiunto che la dichiarazione di conformità è una dichiarazione di
parte, sul cui contenuto il notaio non è in grado di effettuare alcun
riscontro di veridicità; conseguentemente è da escludersi che sussista
in capo al pubblico ufficiale un dovere di accertare la conformità delle
planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto.
Tuttavia, affinché la
stessa dichiarazione di parte si possa considerare esistente, è necessario
che sussistano gli elementi (planimetria e dati catastali) con i quali lo stato di
fatto viene comparato, e cioè che l’immobile oggetto dell’atto
sia stato denunciato in catasto con l’attribuzione di classe e categoria ed
esista una planimetria depositata in catasto, ponendosi altrimenti il problema di
una possibile nullità dell’atto per “inesistenza della
dichiarazione” (45).
Su tutt’altro piano, va
osservato che particolare prudenza deve usare il notaio quando da un mero raffronto
tra gli elementi che cadono sotto la sua percezione (planimetria e dati catastali) e
la descrizione dell’oggetto del contratto fatta dalle parti emergano palesi
incongruenze.
Occorre, infine, rilevare come le
conclusioni alle quali si perviene in ordine alla natura formale della
nullità comminata dalla norma e sul comportamento che il pubblico ufficiale
deve osservare possano riproporsi negli stessi termini anche per l’ipotesi in
cui in luogo dell’atto pubblico si tratti di scrittura privata con
sottoscrizione autenticata. Con l’unica particolarità rappresentata dal
fatto che la dichiarazione di conformità, della cui sussistenza il notaio si
dovrà accertare, insieme con l’identificazione catastale ed il
riferimento alle planimetrie, dovranno essere riportate nel testo della scrittura
predisposta dalle parti e sulla quale andrà svolto il controllo di
legalità.
3.Tipologie di atti:
servitù e ipoteca
a) Servitù e
dichiarazione di conformità
In linea generale, soprattutto
dopo le modifiche apportate al testo della norma in sede di sua conversione,
è evidente come la costituzione di servitù rientri nell’ambito
applicativo del comma 1-bis dell’art. 29 della legge 52.
I dubbi, dei quali pure si era
dato conto in sede di prime note, circa la estraneità della servitù
– e della costituzione di ipoteca – rispetto alle tipologie di atti
contemplati dalla norma, risultano oggi fugati dalla scelta del legislatore di
escludere espressamente i soli atti costitutivi di diritti reali di garanzia.
Si era infatti rilevata, a fronte
di una formulazione analoga a quanto previsto dall’art. 46, comma 1, del T.U.
edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), la non esclusione degli atti costitutivi
dei diritti reali di garanzia e di servitù, con conseguente applicazione
della norma anche a tali fattispecie, pur dandosi conto di argomenti che avrebbero
potuto indurre ad un’interpretazione restrittiva (irrilevanza per il catasto
di dette vicende; totale asimmetria rispetto all’ipoteca ed alla
servitù del novero degli atti contemplati, dato che esse sono suscettibili
solo di costituzione ma non di trasferimento o di scioglimento della comunione). Il
legislatore ha, per così dire, sciolto il dubbio, sancendo
l’inapplicabilità della disciplina ai diritti reali di garanzia, ma non
alle servitù.
Dando, quindi, per assodato che
anche la costituzione della servitù rientri fra “Gli atti pubblici e le
scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto … la costituzione
… di diritti reali su fabbricati già esistenti”, è
comunque opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine alla corretta ed
effettiva applicazione del comma 1-bis dell’art. 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 52.
La definizione codicistica della
servitù – “un peso imposto sopra un fondo per
l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”
(art. 1027 c.c.) – evidenzia anzitutto una relazione di servizio fra due fondi
e, al contempo, una contrapposizione fra gli stessi e le correlative situazioni
dominicali, l’una subendo una limitazione, l’altra ricevendo un
vantaggio (46).
Una correlatività, quindi,
fra la limitazione di un fondo e il vantaggio per l’altro, in cui viene dato
maggior rilievo al dato passivo – la soggezione del fondo servente –
rispetto a quello attivo – l’utilità per quello dominante.
Va preliminarmente precisato che
- una volta costituita la servitù, e rispettata in tale sede
la disciplina dell’art. 29, comma 1-bis – i successivi atti di
trasferimento delle unità immobiliari gravate dalla servitù non
saranno soggetti, relativamente a tale diritto, alle prescrizioni ivi contenute
posto che il “trasferimento del diritto reale” è un effetto
legale derivante dal trasferimento del diritto di proprietà.
Come evidenziato in
dottrina (47), i caratteri fondamentali individuanti la
categoria generale della servitù sono:
a) la servitù è un
«diritto reale di godimento su cosa altrui»; l'immagine del peso sul
fondo ben sottolinea, da un lato, l'inerenza del diritto sulla res per
l'aspetto passivo, a vantaggio peraltro di altro fondo di diverso proprietario,
e, dall'altro lato, il contenuto limitato e speciale del diritto, che non
è un diritto generale di godimento, ma un complesso di poteri e
facoltà determinato dal titolo;
b) la servitù è un
«diritto reale immobiliare»: essa infatti grava necessariamente su di un
fondo, detto servente, ed avvantaggia necessariamente altro fondo, detto dominante;
donde la essenziale caratteristica fondiaria dell'istituto;
c) il contenuto ed il limite
della servitù è determinato dalla sua destinazione
all'utilità obiettiva del fondo dominante;
d) fra fondo dominante e fondo
servente viene a crearsi un particolare rapporto di «collaborazione
fondiaria» come solo nell'istituto in esame può riscontrarsi.
Muovendo dalla prima delle
individuate caratteristiche (la servitù è un «diritto reale di
godimento su cosa altrui»), e trasponendola nella normativa in esame, si
dovrà dunque trattare della costituzione di servitù su
un’unità immobiliare urbana.
È evidente come, a stretto
rigore, oggetto dell’atto di disposizione che rileva ai fini della normativa
in esame sia il “fondo servente”, e non quello “dominante”,
del quale non si dispone, ma che rappresenta il termine di relazione, il bene a
favore del quale l’utilità derivante dal diritto reale si produce.
Occorre, infatti, notare come sia la costituzione di servitù passive che la
rinuncia a quelle attive, incidendo negativamente sulle utilità che possono
trarsi dai fondi cui le servitù stesse si riferiscono, costituiscono atti di
disposizione, riflettendosi sulla consistenza ed entità economica del
patrimonio (48).
La duplice inerenza reale,
rilevabile già dal disposto dell’art. 1027 c.c., vale infatti a
distinguere la servitù dagli altri diritti reali minori – laddove il
lato attivo è invece individuato direttamente nel soggetto titolare del
diritto – ed implica che il vantaggio non può competere ad un qualsiasi
soggetto, ma solo a colui che (diverso dal proprietario del fondo servente,
perché sarebbe inconcepibile, oltre che inutile, asservire tra loro fondi
ricadenti sotto il medesimo dominio) sia proprietario del fondo dominante e non per
un’utilità sua propria, ma dello stesso fondo.
È ben vero che il rapporto
di assoggettamento tra i due fondi è necessario ed inscindibile
(49), in mancanza non potendosi configurare un diritto reale
di servitù ma un rapporto obbligatorio, ma il diritto non viene costituito
sul fondo dominante (il comma 1-bis si riferisce a diritti reali su
fabbricati già esistenti) bensì a vantaggio di questo, per una sua
utilità. È, viceversa, il fondo servente quello sul quale il peso
viene imposto, ed è il diritto dominicale del suo titolare ad esser
compresso, perché è sul fondo servente che viene costituito il diritto
reale minore.
In definitiva, appare evidente
come sia solo sul fondo servente che si incentri l’applicazione della
disciplina in esame (50), eccettuato ovviamente il caso
delle servitù reciproche, laddove i pesi gravano su più fondi in
combinazione tra loro di tal che ciascun fondo sarà servente in relazione
alla servitù che lo grava e dominante in relazione alla servitù che
grava il fondo vicino (51).
b) La costituzione per
destinazione del padre di famiglia
L’applicazione
dell’art. 29, comma 1-bis all’atto costitutivo di
servitù trova un ulteriore limite per l’ipotesi di costituzione per
destinazione del padre di famiglia.
Nell’ambito delle
servitù volontarie, infatti, la costituzione può avvenire, per
testamento e per contratto (art. 1058 c.c.), che deve rivestire la forma scritta a
pena di nullità (art. 1350, n. 4) e, per essere opponibile ai terzi, va
trascritto (art. 2643, n. 4).
Oltre al contratto, fra i modi di
costituzione a titolo derivativo rientra anche la destinazione del padre di famiglia
che «ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due
fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che
questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna
disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita
attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati» (art.
1062 c.c.).
Si tratta di un modo
d’acquisto ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di
servizio esistente fra un fondo e l’altro al momento della loro
separazione (52) e che ha una notevole applicazione
pratica negli acquisti di appartamenti di nuova costruzione dall’unico
proprietario costruttore dell’intero edificio. L’acquisto deriva da una
fattispecie complessa, il primo elemento della quale è rappresentato
dall’esistenza di due fondi, o due parti di un medesimo fondo o edificio,
attualmente divisi, che siano stati posseduti dallo stesso proprietario
(53). Il secondo requisito è che il proprietario
possessore abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la
servitù (54), e cioè la pregressa
relazione di subordinazione, che deve avere una sua evidenza. D’altronde
l’art. 1061 c.c. esclude che le servitù non apparenti possano
acquistarsi per destinazione del padre di famiglia (55).
Un ultimo elemento, individuabile
in negativo, è dato dal fatto che, al momento della separazione, non vi sia
stata alcuna disposizione relativa alla servitù, non soltanto nel senso di
impedirne il sorgere, ma anche di semplicemente modificarne il contenuto,
perché in tal caso la servitù sorgerebbe in base al titolo e non
ope legis.
Ai fini della disciplina in
esame, appare chiaro che laddove la servitù si costituisca per destinazione
del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c., si è al di fuori
dell’ambito applicativo del comma 1-bis dell’art. 29: questo
ha, infatti, riferimento agli “atti tra vivi aventi ad oggetto … la
costituzione … di diritti reali”, mentre nel caso di costituzione per
destinazione del padre di famiglia la costituzione avviene non in forza di atto
(negoziale) bensì quale effetto ope legis della separazione dei
fondi già appartenenti al medesimo proprietario.
c) Le servitù in
ambito condominiale: tra destinazione del padre di famiglia e regolamento
contrattuale
Particolare attenzione va
dedicata all’ipotesi in cui la servitù trovi la propria fonte nel
regolamento condominiale.
È noto come in materia di
regolamento di condominio ricorrano due classificazioni
(56): quella fondata sulla distinzione fra regolamenti
contrattuali e regolamenti assembleari; e quella fondata sulla distinzione fra
regolamenti esterni e regolamenti interni. Categorie, queste, che non appaiono
sovrapponibili.
Il codice civile, invero,
disciplina solo i regolamenti assembleari, che devono essere approvati
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'
art.
1136 e che non possono in alcun
modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni (57), e non possono pertanto in
alcun modo costituire la fonte di un diritto di servitù.
Diversamente è a dirsi per
i c.d. regolamenti contrattuali, che possono contenere disposizioni che alterino i
diritti che ciascuno vanta sulla proprietà esclusiva
(58).
Nell’ambito dei regolamenti
contrattuali si ricomprendono (59): 1) i regolamenti
predisposti dall'originario proprietario e riportati (come clausola) nel titolo
d'acquisto stipulato con i vari acquirenti; 2) i regolamenti richiamati
nell'atto di acquisto, anche se ivi non riportati, che l'acquirente dichiari
di conoscere e di accettare (la giurisprudenza ha specificato che il regolamento
è opponibile al terzo acquirente anche se non trascritto, purché
nell'atto di compravendita l'acquirente abbia espressamente dichiarato di
conoscere il regolamento di condominio e di accettarlo in ogni sua parte); 3) i
regolamenti deliberati dall'assemblea all'unanimità (con la
precisazione che, secondo parte della dottrina (60) e
della giurisprudenza (61)è necessaria una
specifica volontà dei condomini stessi, che si estrinsechi eventualmente con
la sottoscrizione del regolamento medesimo).
All’interno del
«regolamento di condominio» genericamente inteso si devono quindi
distinguere quelle clausole che esprimono una volontà contrattuale e traggono
forza vincolante dal consenso unanime dei condomini - c.d. contrattuali - da
quelle che esprimono una volontà collegiale e sono modificabili a
maggioranza, c.d. regolamentari o regolamentari in senso stretto
(62).
Quanto poi alla ulteriore
classificazione fra regolamenti esterni e regolamenti interni, i primi sono stati
unilateralmente predisposti o comunque non discussi e approvati
dall'assemblea (63).
È evidente come
l’attenzione debba incentrarsi sui regolamenti c.d. contrattuali e sul
contenuto degli stessi, verificando, quindi, sul piano contenutistico, se le
previsioni ivi contenute alterino i diritti che ciascun condomino vanta sulla
proprietà esclusiva e se queste limitazioni siano inquadrabili
nell’ambito delle servitù.
Ma appare altrettanto evidente
che, qualora il regolamento contrattuale sia stato predisposto dall’originario
unico proprietario dell’edificio (il costruttore) ed in esso sia semplicemente
enunciato, senza modificazione alcuna del contenuto, lo stato di asservimento di un
bene (condominiale o esclusivo) ad altro bene (condominiale o esclusivo) tale da
concretizzare, a seguito della separazione della proprietà (acquisto da parte
dei singoli condomini) una servitù, se questa ha i caratteri
dell’apparenza, tornerà nuovamente applicabile l’art. 1062 c.c.
(destinazione del padre di famiglia) con conseguente estraneità della
fattispecie alla disciplina contenuta nel comma 1-bis dell’art. 29
della legge 52.
Occorre ricordare come, pur
essendovi un risalente orientamento che esclude che la servitù sorga per
destinazione del padre di famiglia laddove i due fondi cessino di appartenere allo
stesso proprietario e nel contratto di alienazione di uno dei due fondi le parti
abbiano, con clausola espressa, convenuto la costituzione di una servitù
identica a quella che avrebbe dovuto sorgere ai sensi dell’art. 1062 c.c.,
sicché la servitù si dovrebbe in tal caso ritenere costituita per
contratto (64), la dottrina più autorevole
pervenga a soluzione opposta.
Sembra, infatti, preferibile
ritenere che se è esatto che per impedire la costituzione di una
servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria la
presenza di una disposizione contraria, non è però vero che, ove le
parti si mostrino favorevoli alla costituzione, la servitù abbia natura
negoziale: la volontà delle parti, infatti, è del tutto priva di
effetti giuridici, dal momento che, anche ove non espressa, la servitù
sarebbe ugualmente sorta con quel contenuto (65). In
definitiva, mancando anche in tale ipotesi la disposizione contraria ed essendo
inefficace la disposizione negoziale, la servitù deve comunque ritenersi
costituita per destinazione del padre di famiglia (66).
La preesistenza dello stato di
asservimento delle singole unità, insieme con la presenza di opere visibili e
permanenti al momento della separazione (cioè delle singole vendite)
costituisce il criterio discretivo fra destinazione del padre di famiglia e
costituzione in forza di contratto delle servitù.
Ciò chiarito, è
evidente come solo le limitazioni contemplate nel regolamento condominiale
(contrattuale) che possano correttamente ascriversi alla categoria delle
servitù (67), siano assoggettabili alla
disciplina di cui al comma 1-bis dell’art. 29, giacché
né l’obbligazione propter rem né l’onere reale,
cui talvolta sono ricondotte tali limitazioni, costituiscono diritti reali.
Così delimitato
l’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 29, comma
1-bis (deve trattarsi di servitù e non di altra fattispecie; non
deve ricorrere la destinazione del padre di famiglia; si deve avere riguardo ad un
“fondo servente” che abbia i requisiti oggettivi dell’unità
immobiliare urbana in altra sede specificati e non a quello dominante), si tratta di
verificare se e come concretamente tale norma trovi applicazione.
Il regolamento può essere
predisposto dal costruttore dell'edificio, ovvero dall'unico originario
proprietario, prima che le diverse unità immobiliari prevengano in
proprietà a terzi, sia inter vivos, sia mortis causa e
successivamente accettato dai singoli condomini contestualmente alla stipula dei
rispettivi atti di vendita (68) ancorché esso si
perfezioni nel momento della sua sottoscrizione ad opera dei condomini
(69).
In conseguenza della sua
sottoscrizione da parte dei condomini il regolamento condominiale diviene efficace
inter partes e, laddove il suo contenuto sia ascrivibile, appunto, alla
categoria delle servitù prediali, dovrebbe essere soggetto a trascrizione.
Sotto tale profilo, tuttavia, la
trascrivibilità delle servitù prediali contenute nel regolamento
è comunque subordinata alla sussistenza, per quest’ultimo, dei
requisiti di forma richiesti dall’art. 2657 c.c.
In conclusione con riferimento
alle servitù, l’ambito di applicazione della norma può essere
così delimitato:
- è solo in sede di
costituzione della servitù, e soltanto con riferimento ad un “fondo
servente” che abbia i requisiti oggettivi dell’unità immobiliare
urbana in altra sede specificati, che si dovranno rispettare le formalità
previste dal comma 1-bis dell’art. 29;
- dall’ambito di
applicazione della norma vanno escluse le servitù:
a) che trovino la propria fonte
nella destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c. o
b) che siano previste nel
regolamento di condominio che non sia redatto in forma autentica, in quanto carente
dei requisiti di forma che costituiscono il presupposto applicativo del comma
1-bis (atti pubblici e scritture private con sottoscrizione
autenticata) (70).
d) Atti costitutivi di
diritti reali di garanzia stipulati nella vigenza del decreto legge
A differenza di quanto avvenuto
per le servitù, gli atti costitutivi di ipoteca sono stati espressamente
esclusi dall’ambito applicativo della norma a seguito della legge di
conversione (71).
Si pone, tuttavia, il problema
della sorte di quegli atti che, nella vigenza del testo del decreto legge anteriore
alla conversione, non avessero rispettato le prescrizioni dell’art. 29, comma
1-bis, considerato che la diversa formulazione della norma deriva da un
emendamento e che la natura di quest’ultimo può, a seconda dei casi,
implicare una retroattività o meno del testo normativo. La giurisprudenza
della Cassazione (72) ha, infatti, individuato quattro
distinte tipologie di emendamenti: soppressivi, sostitutivi, modificativi,
aggiuntivi (73).
Con riguardo alla norma in esame,
occorre evidenziare come l’emendamento che ha dato luogo alla sua diversa
formulazione potrebbe essere inquadrato nell’ambito degli emendamenti
soppressivi, che sono equiparabili ad una mancata conversione parziale, il che
comporta l’applicazione del terzo comma dell’art. 77 Cost., e dunque la
soppressione delle disposizioni contenute nel decreto con efficacia ex
tunc. Tale retroattività impedirebbe di ritenere affetto da
nullità l’atto costitutivo di ipoteca stipulato nella vigenza del testo
originario del decreto e privo della dichiarazione di conformità oggettiva.
Più difficile appare
sussumere la disposizione in esame nell’ambito degli emendamenti modificativi
e cioè quelli che, pur prevedendo disposizioni diverse da quelle previste nel
decreto, non vengano a incidere in modo sostanziale sull’oggetto e sulla
ratio della disposizione governativa, per cui il loro inserimento non
è da considerarsi in contrasto con la totale conversione del decreto, a meno
che lo stesso legislatore nella loro formulazione non disponga diversamente. Questa
tipologia di emendamenti acquista efficacia ex nunc vale a dire
dall’entrata in vigore della legge di conversione. Invero, se in linea
generale la ratio della disposizione non appare modificata, diversamente
è a dirsi per l’oggetto, essendo sottratto dall’ambito di
applicazione la tipologia degli atti in esame.
Appare peraltro possibile una
diversa lettura della vicenda: considerato che il testo originario della
disposizione aveva dato luogo a due diverse interpretazioni, entrambe parimenti
sostenibili, è verosimile ritenere che con la nuova formulazione della norma
il legislatore abbia voluto, più che innovare, chiarirne la portata, con la
conseguenza che della stessa non è ravvisabile – nella sua prima come
nella seconda stesura – alcuna applicabilità agli atti di costituzione
di diritti reali di garanzia. Laddove, invece, per la servitù, trattandosi di
diritto reale di godimento, al pari degli altri diritti reali minori,
questa, sin dalla prima formulazione, è sempre stata ricompresa
nell’ambito applicativo della norma.
Estensori: Mauro Leo,
Annarita Lomonaco, Giampiero Monteleone, Antonio Ruotolo
____________________
1)
In tal senso,
la Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 3/2010, del 10 agosto 2010,
prot. 42436, 7.
2)
V., al
riguardo, la Circolare dell’Agenzia del Territorio 2/2010, del 9 luglio
2010, prot. 36607, 10.
3)
La
circolare n.3/2010 precisa anche chenon può considerarsi comunque coerente la planimetria sulla
quale il funzionario dell’Ufficio provinciale, in fase di accertamento,
abbia riportato attestazioni di cd. “non conformità”, anche
mediante l’apposizione sulla planimetria stessa di annotazioni o di altre
evidenze grafiche, che, come tali, possono costituire indizi di anomalie.
4)
Per
alcune indicazioni sulla questione si vedano le Circolari 2/2010 e 3/2010
dell’Agenzia del Territorio.
5)
Cfr.
anche art. 40 d.p.r. n.1142/1949 per il quale «si accerta come
distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di
fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario
e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale,
un cespite indipendente».
Sulla nozione di unità
immobiliare urbana con riferimento alla formulazione delle varie norme catastali
cfr. Agenzia del territorio, circ. n. 4/T del 16 maggio 2006.
6)
Il termine di
trenta giorni è stato introdotto dall’art. 34-quinquies,
comma 2 lett. a), d.l. n. 4/2006, conv. in l. n. 80/2006. La previsione di tale
termine (rilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste per
l’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 31 r.d.l. n. 652/1939
cit.) non sembra essere in contrasto con la procedura prescritta dagli artt. 24
e 25 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia) per la
presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità
(domanda da presentare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori
di finitura dell’intervento) la quale presuppone l’avvenuta (o
quantomeno la contestuale) presentazione della domanda di accatastamento,
perché la suddetta ultimazione dei lavori di finitura potrebbe avvenire
successivamente al momento in cui, di fatto, il fabbricato è
“divenuto abitabile o servibile all’uso cui è
destinato”. Con riferimento al predetto termine di trenta giorni per
l’accatastamento delle unità immobiliari di nuova costruzione,
l’Agenzia del territorio, nella circ. n. 3/T dell’11 aprile 2006, si
è limitata a precisare che esso «decorre dalla data in cui: -
l’immobile è divenuto agibile o comunque utilizzato per l’uso
per il quale è stato costruito».
7)
Per il
concetto di stabile costruzione cfr. FOGLIO, Il catasto dei fabbricati e il
catasto dei terreni, Roma, 2009, 26 s. Si consideri inoltre
l’art. 2, comma 3, D.M. n. 28/1998 secondo cui «sono considerate
unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse,
ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché
gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo,
purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di
cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i
manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo,
quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e
reddituale».
8)
Il
concetto di area è generalmente definito in via residuale rispetto a
quello di costruzione. A tal fine appare utile richiamare le conclusioni cui si
è pervenuti nel definire l’ambito di applicazione della disciplina
del condono edilizio, rispettivamente degli artt. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da un lato, e dell’art.
30 del citato d.p.r. 380, dall’altro lato. Si è, in particolare,
rilevato come «al di là dei diversi canoni proposti (…),
è preferibile piuttosto ricorrere ad una nozione di terreni, per
così dire, residuale: se gli edifici sono i “manufatti rilevanti a
fini urbanistici”, sono terreni tutti quegli immobili privi di una tale
qualità, indipendentemente dalla capacità edificatoria dei
medesimi, dall’incorporazione di opere di urbanizzazione (quali strade,
fognature, allacciamenti elettrici, idrici, telefonici e di vario genere) e
dall’intervenuto rilascio di un permesso di costruire o dalla
presentazione di un’idonea denuncia di inizio attività (prima
naturalmente dell’avvio delle opere di edificazione)». Sulla base di
tale assunto si è, pertanto, concluso che sono, in definitiva,
“aree” non solo quegli immobili assolutamente privi di manufatti
urbanisticamente rilevanti, ma anche quegli immobili sui quali siano state
compiute opere accessorie, sia pure di modesto impatto, ma necessarie per
permettere una migliore fruizione di essi tale, tuttavia, da non immutare la
loro destinazione precedente o da immutarla in modo precario. Così
Trapani, La circolazione giuridica dei terreni, Milano, 2007, 10 ss.,
che richiama anche la posizione del Consiglio Nazionale del Notariato, La
legge 28 febbraio 1985 n.47- Criteri applicativi, in AAVV, Condono
edilizio. Circolari, studi e riflessioni del Notariato, Milano, 1999,
12.
9)
Cfr. circ.
3/T del 2010 cit.
10) Cfr. Agenzia del territorio, circ. n. 2 del 2010.
11)Cfr.
art. 3 comma 2 D.M. n. 28/1998: «2. Ai soli fini della identificazione, ai
sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto,
senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri
specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili: a) fabbricati
o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) costruzioni
inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato
livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane».
12)La
presentazione delle planimetrie non è mai prevista per le unità
ascrivibili in queste categorie. Cfr. Agenzia del territorio circ. n. 9/T del 26
novembre 2001.
13)Circ.
n. 2/T del 2010 cit.; e nello stesso senso anche circ. n. 3/T del 2010
cit.
14)L’Agenzia del territorio (circ. n. 9 del 2001 cit.) ha precisato
che l'utilizzo della categoria F/4 (“unità in corso di
definizione”) è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di
vano, ovvero in caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano
abbattuti muri divisori e di confine tra le varie unità. Sempre con
riferimento all’”unità in corso di definizione”
censibile nella categoria fittizia F/4 l’Agenzia, nella circ. n. 4/T del
29 ottobre 2009, ha affermato che può essere attribuita la categoria F/4
priva di rendita catastale in caso di «interventi, rivolti a ridefinire
radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese
a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto
o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. articolo 3,
comma 1, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante
“Disposizioni legislative in materia edilizia”)».
15)Ai
sensi del quale «b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello
stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui
all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse
si sono verificate». L’Agenzia del territorio (circ. n. 3/T
dell’11 aprile 2006 cit.) ha precisato al riguardo che «il nuovo
termine, di trenta giorni, decorre dalla data in cui: (…)
– le variazioni sono state completate, per le unità censite che
hanno subito variazioni».
16)V.
anche art. 5 comma 6 d.lgs. n. 504/1992 in materia di imposta comunale sugli
immobili ai sensi del quale «In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore
dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a
quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato
è comunque utilizzato».
17)Per i
ruderi iscritti nel catasto terreni si veda infra.
18)Nelle
istruzioni al modello Unico 2010 si legge, con riferimento agli immobili
inagibili, per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti e
fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non
superabile con interventi di manutenzione) come sia «possibile attivare
una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che
determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad
ottenere la variazione dell’accertamento catastale. … Se il
contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di
dette unità immobiliari deve essere assoggettato ad imposizione secondo i
criteri ordinari».
19)Ai
sensi del quale «a meno di una ordinaria autonoma
suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di
inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta
inferiore a 8 m2; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle
piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo
per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza
utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3; f)
manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al
suolo».
20)Il
comma 4 del medesimo articolo 3 prevede inoltre che «le opere di cui
al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c)
rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o
più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in
catasto contestualmente alle predette unità».
21)Come
precisato dalla circolare Min. Fin. del 20 gennaio 1984 n. 2 «trattasi di
porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni ad
alcune o a tutte le u.i. per destinazione, (androne, scale, locale centrale
termica, ecc.) ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa
(ad esempio una rampa al servizio di soli posti auto)».
22)Cfr.
circ. n. 3/T del 2010.
23)Circ.
n. 3/T cit., la quale richiama per quanto riguarda le nozioni di “bene
comune non censibile” e “bene comune censibile” quanto
stabilito con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984 cit., ricordando come si
considerino “beni comuni censibili” quelle unità immobiliari
urbane che, ancorché dotate di autonoma capacità reddituale,
forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità
immobiliari, e come tali vengono dichiarate.
24)In
giurisprudenza, Cass. 28 aprile 2004 n. 8136; Cass. 15 novembre 1974 n. 3634;
Cass. 5 ottobre 2000 n. 13290. In dottrina, sull’argomento, SALIS, Il
condominio degli edifici, Torino 1959, 18; VISCO, Le case in
condominio, Milano 1967, 38; BIANCA, Diritto civile, 6, La
proprietà, Milano, 1999, 528.
25)Si
vedano in particolare i criteri per la determinazione della superficie catastale
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all’all. C
al d.p.r. 23 marzo 1998 n. 138, nonché l’allegato tecnico alla
circ. n. 9 del 2001 cit. Cfr. altresì artt. 56 e 57 d.p.r. 1 dicembre
1949 n. 1142; art. 8 d.p.r. n. 138/1998; art. 3 comma 4 D.M. n. 28/1998.
26)Si
legge nella circ. n. 2 del 2010 cit. che «nell’ipotesi in cui la
planimetria catastale non riproduca fedelmente la configurazione reale (attuale)
dell’immobile, al fine di consentire l’inserimento in atto della
prescritta dichiarazione di conformità, l’intestatario dovrà
presentare una denuncia di variazione, allegando la nuova planimetria aggiornata
con lo stato reale dell’immobile (tale situazione potrebbe presentarsi, a
titolo meramente esemplificativo, a causa di incompleta o non corretta
rappresentazione degli ambienti costituenti l’unità immobiliare e
delle pertinenze ad uso esclusivo, …)».
27)Con
riguardo alla definizione di unità immobiliare urbana, di cui
all’art. 5 r.d.l. n. 652/1939 cit., si sottolinea come il riferimento
all’immobile e non al semplice fabbricato stia ad «esprimere il
concetto di indissolubilità tra fabbricato e terreno edificato;
l’unità immobiliare è quindi l’insieme di tutto
ciò che ne costituisce l’essenza: l’area coperta,
l’area scoperta e le strutture murarie. Variare uno qualsiasi di questi
elementi significa variare l’unità immobiliare». Così
CRESCENTINI, Trattato di pratica catastale. Catasto dei fabbricati,
Rimini, 2002, 32 s.
28)I
terreni agricoli sono censiti al catasto dei terreni la cui base oggettiva
è data dalla particella che può essere definita come «una
porzione continua di terreno, che sia situata in un solo comune, appartenga ad
un unico possessore o ditta, e sia assoggettata ad unica specie di coltura
(qualità) con uniforme grado di
produttività…”». Cfr. LASAGNA, Il notaro e le sue
funzioni, vol. III, Genova, 1974, 1254 s.
29)Cfr.
art. 15 d.p.r. n. 650/1972 cit.
30)L’Agenzia del territorio considera espressamente, con riferimento
al calcolo delle superfici delle unità immobiliari, in conformità
a quanto disposto dal d.p.r. n. 138/1998, le «aree scoperte, corti,
giardini o comunque assimilabili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della
singola unità immobiliare …» (cfr. allegato tecnico alla
circ. n. 9 del 2001 cit.) e afferma, con riferimento a ciò che la
planimetria dell’unità immobiliare deve contenere a pena di mancata
accettazione della pratica Docfa, che «non deve mai mancare la
rappresentazione della pertinenza scoperta esclusiva, se presente» (cfr.
circ. n. 4/T del 2009 cit.).
31)Tale
terminologia è utilizzata dalla prassi amministrativa. Cfr. ad esempio
Ag. Territorio, circ. n. 4 del 2009 cit., Min. Fin. circ. n. 15 del 29 luglio
1985e n. 2 del 1984 cit., circ. n. 217 del 23 settembre 1940 (I) e istruzioni
del 24 maggio 1942 (II) e del 28 luglio 1942 (IV).
32)Sul
punto cfr. le “Prime Note” cit.
33)Cfr.
circ. n. 2/T del 2010 citata. In tal caso si ricorda la necessità di
allegare all’atto, a pena di nullità, il certificato di
destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 30 comma 2 d.p.r. n. 380/2001
cit. (e dell’art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47) secondo il quale
«2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono
essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove
agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
interessata». La prescrizione non si applica, nei limiti indicati
dallo stesso comma citato, «quando i terreni costituiscano pertinenze
di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a
5.000 metri quadrati».
34)Per
approfondimenti in ordine alle caratteristiche di ruralità dei fabbricati
si veda PETRELLI, Fabbricati rurali e catasto dei fabbricati, studio n.
817-bis approvato dalla Commissione studi tributari del 10 settembre
1998.
35)Ai
sensi dell’art. 1 commi 4 e 5 d.p.r. n. 139/1998 «4. Le
costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad
abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante
l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione
vigenti in ciascuna zona censuaria. 5. Le costruzioni strumentali
all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle
abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche,
vengono censite nella categoria speciale "D/10 – fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso
in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non
consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da
quella per la quale furono originariamente costruite». Si
ricorda, anche, che ai sensi dell’art. 2 del medesimo d.p.r. «e)
i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle
unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8,
ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti
rurali».
36)Così Agenzia delle entrate, ris. 22 maggio 2007 n. 111/E. Nello
stesso senso, e più in generale cfr. Agenzia del territorio, circ. 15
giugno 2007 n. 7/T. La giurisprudenza di legittimità riconosce, invece,
un rilievo determinante – agli effetti dell’esenzione dall’ICI
disposta per i fabbricati rurali – alla classificazione catastale nelle
categorie A/6 e D/10 (cfr. Cass., SS.UU., 21 agosto 2009, n. 18570, e, da
ultimo, Cass., sez. trib., 16 luglio 2010, n. 16723).
37)Così Agenzia del territorio, nota n. 10933 del 26 febbraio
2010.
38)V.
supra.
39)Sulle
modalità attraverso le quali i condomini possono regolare
l’utilizzo dei posti auto, BARALIS – CACCAVALE, Diritti di
"uso esclusivo" nell'ambito condominiale, in Studi e
materiali, 2003, 490 ss.
40)Cass. 3
aprile 1998, n. 3422.
41)Cass.
Sez. Unite 18 luglio 1989, n. 3363. Cass. 14 novembre 2000, n. 14731 secondo cui
il vincolo a parcheggio stabilito dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n.
765, costituendo un limite legale della proprietà si trasferisce con la
proprietà senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra
limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che la domanda
volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel vincolo,
ancorché fondata sulla nullità delle clausole negoziali apposte in
violazione del vincolo stesso, non è soggetta a trascrizione ai sensi
dell'art. 2652 n.6) c.c.
42)È possibile anche che essi siano stati, in passato, accatastati
nella categoria C/7. In tal caso, se non sono intervenute successive variazioni,
tale accatastamento deve ritenersi corretto.
43)Cfr.
circ. Min. Fin. n. 29 del 21 novembre 1975.
44)Sul
punto, in senso affermativo, Cass. 3 giugno 2008, n. 35999, secondo cui
«Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto
pubblico la condotta del privato, parte di un contratto di compravendita
immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità
dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi
autorizzate, in quanto, in tal caso, sussiste a carico del privato l'obbligo
giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica
dell'immobile oggetto d'alienazione e alla corrispondenza dello stesso
agli estremi della concessione, trattandosi d'obbligo preordinato alla
tutela d'interessi pubblici, connessi all'ordinata trasformazione del
territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà, mentre
nessun obbligo di verificare la corrispondenza di tali dichiarazioni al vero
incombe sul notaio rogante, tenuto solo a recepire le dichiarazioni del privato
in ordine all'esistenza e agli estremi della concessione»; in senso
contrario Cass. S.U., 15 dicembre 1999, n. 2151, secondo cui «Il delitto
di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è
configurabile nel solo caso in cui una specifica disposizione di legge
- non importa se penale, civile, amministrativa o processuale - attribuisca
all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico
ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto
stesso al dovere del dichiarante di affermare il vero».
45)In
proposito, si vedano le considerazioni di CHECCHINI, Nullità formale
e nullità sostanziale nell’alienazione di immobili irregolari,
in Riv. giur. urb., 1986, 387, spec. 403 ss., laddove con
riferimento alla legge 47/1985, si evidenzia come «il requisito di
validità richiesto dagli artt. 17, primo comma, e 40, secondo comma,
consiste nella mera dichiarazione dell’alienante concernente determinati
fatti (…), mentre non è invece richiesta la regolarità
dell’immobile sotto il profilo della piena conformità dello stesso
agli strumenti urbanistici e alla stessa concessione di cui vengono menzionati
gli estremi. È sufficiente allora (…) che la menzione degli
estremi della concessione permetta di individuare una concessione effettivamente
esistente e riferibile all’immobile, anche se, poi, la costruzione non
sarà conforme nei vari gradi di difformità rispetto all’atto
rilasciato dalla p.a. Questo giudizio di mera riferibilità della
concessione o della licenza all’immobile alienato non si traduce in una
valutazione di conformità dell’immobile rispetto alle prescrizioni
contenute in tali atti, ed è ammissibile nello stesso modo e negli stessi
limiti in cui si può distinguere concettualmente l’inesistenza
della licenza o della concessione dalla totale o parziale difformità o
dalle variazioni essenziali. Altrimenti, la falsa menzione di una concessione
inesistente rende nullo l’atto non perché l’oggetto sia
illecito o vi sia impossibilità giuridica della prestazione, ma
perché manca un requisito della stessa dichiarazione negoziale».
46)TRIOLA,
Le servitù, in Comm. Schlesinger, Milano, 2008, 7
s.
47)COMPORTI, Le servitù prediali, in Tratt.
Rescigno, 8, Torino, 2002, 180.
48)Così COMPORTI Le servitù prediali, cit., 216 e,
in giurisprudenza, Cass. 26 aprile 1960, n. 927, in Mass. Giur. it.,
1960, 235).
49)Comporti, Le servitù prediali, cit., 192.
50)La
disciplina del comma 1-bis dell’art. 29 è, infatti,
strutturata in funzione di un atto di disposizione, nel quale il soggetto che
dispone del bene è obbligato a rendere, pena la nullità
dell’atto, una dichiarazione del cui contenuto si assume la
responsabilità. Contenuto del quale anche la controparte, come affermato
nelle prime note, non può disinteressarsi, essendo da parte sua
più che opportuna una verifica della conformità dello stato di
fatto alle risultanze planimetriche, potendone derivare, in caso di
difformità, conseguenze sia sul piano della determinazione della rendita
catastale sia in relazione al successivo accertamento da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
51)BIANCA,
Diritto civile, La proprietà, Milano 1999, 644.
52)Parte
della dottrina ritiene trattarsi di acquisto a titolo derivativo, perché
nascerebbe dal diritto del precedente proprietario avuto sul fondo divenuto
servente (COMPORTI, Le servitù prediali, cit., 219; BURDESE,
Le servitù prediali, Padova, 2007, 131 ss.; BIONDI, Le
servitù, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1967, 381;
Branca, Servitù prediali, in Comm. Scialoja - Branca,
Bologna-Roma, 1979, 328; DEIANA, in GROSSO-DEIANA, Le servitù
prediali, in Tratt. Vassalli, Torino, 1963, 716); per
altri, invece, sarebbe un acquisto a titolo originario (BIGLIAZZI
GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, Diritto civile. Diritti reali, Torino
1988, 263).
53)Ne
deriva che l’art. 1062 è inapplicabile laddove il possessore sia
proprietario di un fondo e comproprietario dell'altro (Cass. 5 gennaio 1995,
n. 196. In dottrina, da ultimo, BURDESE, Le servitù prediali,
133) mentre l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati
dalla relazione di servizio non viene meno nell'ipotesi di più
proprietari in comunione fra loro (Cass. 18 giugno 1991, n. 6884; Cass. 18 marzo
1986, n. 1853) richiedendosi, in tal caso, l'intervento di tutti i
comproprietari non solo ai fini della separazione dei fondi ma altresì
per la previa predisposizione del rapporto di subordinazione (Cass. 21 aprile
1981, n. 2339).
54)BURDESE, Le servitù prediali, cit., 133.
55)A
titolo esemplificativo, si ritiene che l'acquirente debba essere in grado di
accorgersi del peso imposto sopra il fondo, attraverso segni obiettivi e
univoci, a nulla rilevando la conoscenza meramente soggettiva dell'esistenza
dell'onere (Cass. 25 marzo 1995, n. 3556; Cass. 30 maggio 1996, n. 5020, in
Notariato, 1996, 514) ma la permanenza del requisito della
visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù
(Cass. 8 aprile 1999, n. 3399) necessario per il sorgere del diritto al momento
della separazione (Cass. 20 luglio 1969, n. 2528, in Mass. Giur. it.,
1969, 1037) , non vale per i successivi acquirenti del fondo servente (Cass. 19
luglio 1999, n. 7698). Il concetto di apparenza presuppone che esistano segni ed
opere stabilii che rivelino in maniera non equivoca il rapporto fra i due fondi
originariamente appartenenti al medesimo proprietario (COMPORTI, Le
servitù prediali, cit., 221. In giurisprudenza, Cass. 5 dicembre
1987, n. 9038; Cass. 26 febbraio 1986, n. 1204; Cass. 16 aprile 1984, n. 2454;
Cass. 21 febbraio 1974, n. 511), sicché si considerano pacificamente
“non apparenti” le servitù negative, perché,
esaurendosi in un potere di divieto, esse non necessitano di opere visibili
destinate al loro esercizio (Cass. 14 aprile 2000, n. 4816; Cass. 20 ottobre
1997, n. 10250). Sotto tale profilo, è il caso di ricordare come le opere
debbano essere visibili dal fondo servente, il che ha portato a considerare non
apparente l'utilizzo di un impianto di riscaldamento, appartenente ad altro
condomino, non essendo i tubi e gli altri apparecchi visibili dal presunto
immobile servente (Cass. 16 gennaio 1998 n. 321) ancorché non si richieda
la conoscenza, in concreto, della loro esistenza da parte del titolare del fondo
che si assume asservito (Cass. 11 giugno 1993, n. 6522). Ai fini del requisito
richiesto dall’art. 1062 c.c., non si richiedono atti di esercizio della
servitù, essendo sufficienti opere visibili e permanenti dotate quindi di
un carattere di stabilità idoneo a manifestare il contenuto e le
modalità di esercizio del diritto a chiunque Cass. 17 giugno 2004, n.
11348; Cass. 17 febbraio 2004, n. 2994; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1328), anche
se non completamente rifinite (BURDESE, Le servitù prediali,
cit., 135), la cui sussistenza va verificata con riferimento al momento della
separazione dei fondi. Occorre quindi che lo stato di asservimento non sia solo
voluto e non attuato e, se attuato, che esso non sia nel frattempo venuto meno,
anche per cause indipendenti dalla volontà del destinante, perché
deve esistere ed essere apparente momento della separazione, in modo da
evidenziarsi all’acquirente e da consentire a questi di tenerne conto ai
fini dell’acquisto e delle relative condizioni (BIONDI, Le
servitù, cit., 363; DEIANA, in GROSSO-DEIANA, Le
servitù prediali, cit., 673 ss.; BURDESE, Le servitù
prediali, cit., 136. In giurisprudenza, Cass. 30 luglio 2001, n.
10425).
56)DOGLIOTTI-FIGONE, Il condominio, in Giur. sist.
Bigiavi, Torino 2001, 339.
57)Né possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (art. 1138 c.c.). Solo una apposita
convenzione tra tutti i partecipanti al condominio, quindi, può
determinare il contenuto del diritto di proprietà di ciascun condomino,
stabilire criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli legali (art.
1123, 1° co.), derogare alla disciplina dispositiva in materia di perimento
dell'edificio (art. 1128, 1° co.), di sopraelevazione (art. 1127), di
parti comuni (artt. 1127 e 1118).
58)PROTO,
Regolamenti di condominio e limitazioni della proprietà: il punto su
dottrina e giurisprudenza, in Riv. not., 1986, 662; Ruscello,
I regolamenti di condominio, Napoli, 1980, 110; DOGLIOTTI,
Comunione e condominio, in Tratt. Sacco, VII, Torino, 2006,
418 ss.; TERZAGO, Il condominio, Milano, 2006, 204; CEOLIN,
Regolamenti di condominio e vincoli di destinazione, anche alla luce del
nuovo art. 2645-ter, in Riv. not., 2009, 873 ss. In
giurisprudenza, Cass. 7 marzo 1983, n. 1681, in Mass. Giust. civ.,
1983, 598; Cass. 6 febbraio 1987, n. 1195; Cass. 28 luglio 1990, n. 7630; Cass.
12 maggio 1994, n. 4632; Cass. 19 ottobre 1998 n. 10335; Cass. 25 ottobre 2001,
n. 13164.
59)CEOLIN,
Regolamenti di condominio e vincoli di destinazione, anche alla luce del
nuovo art. 2645-ter, cit.
60)DOGLIOTTI-FIGONE, Il condominio, cit., 435; CORONA, I
regolamenti di condominio, Torino, 2004, 116.
61)Cass. 2
febbraio 1998, n. 982.
62)Costantino, Contributo alla teoria della proprietà,
Napoli, 1967, 310.
63)La non
sovrapponibilità delle due classificazioni risulta evidente nel caso di
regolamento approvato all'unanimità dai condomini, che contenga
disposizioni incisive sui diritti esclusivi dei condomini e che per essere
modificato richiede un consenso sempre unanime, che, pur essendo regolamento
interno, ha natura contrattuale e non assembleare (CEOLIN, Regolamenti di
condominio e vincoli di destinazione, anche alla luce del nuovo art.
2645-ter, cit.).
64)Cass.
28 luglio 1965, n. 1796; Cass. 10 luglio 1960, n. 1963.
65)Sotto
tale profilo appaiono estensibili alcune conclusioni cui è giunta la
giurisprudenza, che ha affermato come «in tema di condominio degli
edifici, l'applicabilità della norma sulle distanze di cui
all'art. 889 c.c. trova limite per la ipotesi di opere eseguite in epoca
anteriore alla costituzione del condominio, atteso che in tale caso l'intero
edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel
suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in
vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, con la
conseguenza che queste comportano, da un lato, il trasferimento della
proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e l'insorgere del
condominio, e dall'altro lato, la costituzione in deroga (od in contrasto)
al regime legale delle distanze di vere e proprie servitù a vantaggio e a
carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli
acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell'acquisto della
servitù per destinazione del padre di famiglia».
66)Così TRIOLA, Le servitù, cit., 437. Nel senso
che la costituzione è per destinazione del padre di famiglia, ma con
diverso iter argomentativo, DEIANA, in GROSSO-DEIANA, Le
servitù prediali, cit., 698 ss.; GROSSO, La destinazione del
padre di famiglia ai margini tra realtà economica e costruzione
giuridica, in Nuova riv. dir. comm., 1949, 113.
67)Cass. 6
settembre 1957, n. 3458; Cass. 7 febbraio 1964 n. 277; Cass. 22 luglio 1966, n.
2003; Cass. 23 novembre 1978, n. 5493; Cass. 15 luglio 1983, n. 4781; Cass. 6
febbraio 1986, n. 7734; Cass. 7 gennaio 1992 n. 49; Cass. 15 aprile 1999, n.
3749; Cass. 16 ottobre 1999, n. 11688; Cass. 5 settembre 2000, n. 11684; Cass.
25 ottobre 2001, n. 13164; Cass. 18 aprile 2002, n. 5626), dell'obbligazione
propter rem (Cass. 25 marzo 2005, n. 6474), degli oneri reali (Cass. 21
maggio 1997, n. 4509, in Arch. loc. e condom., 1997, p. 823; Cass. 4
febbraio 2004, n. 2106. A titolo meramente esemplificativo (indicazioni tratte
da FIGONE, sub art. 1138, in Codice civile commentato
Alpa-Mariconda, Milano, 2005, I, 2474), si ritiene che i regolamenti
contrattuali possano sottoporre a limitazioni l'esercizio dei poteri e delle
facoltà che caratterizzano il contenuto del diritto dominicale sulle cose
comuni ed anche giungere ad attribuire ad uno o più condomini l'uso
esclusivo di date parti comuni dello stabile (Cass. 14 novembre 1991, n. 12173;
Cass. 12 maggio 1982, n. 2960). Inoltre i regolamenti in questione possono
vietare (ma anche imporre) determinate destinazioni d'uso alle
proprietà esclusive; in particolare, secondo la giurisprudenza, i
regolamenti contrattuali possono: ripartire le spese di manutenzione e
conservazione delle parti comuni dello stabile con criteri diversi da quelli di
legge (Cass. 16 luglio 1991 n. 7884; Cass. 6 novembre 1986, n. 6499); vietare ai
condomini di tenere animali domestici (Cass. 4 dicembre 1993 n. 12028; Trib.
Piacenza 10 aprile 1990); escludere la facoltà di sopraelevazione per il
proprietario dell'ultimo piano (Cass. 21 maggio 1987, n. 4632; Cass. 14
gennaio 1993, n. 395); vietare certi usi dell'immobile condominiale, come
gabinetto medico (Cass. 27 giugno 1985, n. 3848; Cass. 13 luglio 1983, n. 4781),
ovvero spazi commerciali (Cass. 21 marzo 1994, n. 2683); imporre che le
unità immobiliari del piano terra debbano essere destinate ad ufficio
ovvero a negozi (Cass. 14 aprile 1983, n. 2610); statuire in tema di immissioni,
ma in tal caso la liceità o meno dell'immissione non dovrà
essere valutata ai sensi dell'art. 844, ma sulla base dei criteri fissati
nel regolamento (Cass. 7 gennaio 2004, n. 23).
68)Cass.
30 luglio 1999, n. 8279; Cass. 18 luglio 1989, n. 3351.
69)È discusso se il momento di perfezionamento del regolamento
condominiale contrattuale corrisponda alla sottoscrizione da parte
dell’ultimo acquirente l’unità immobiliare (in tal senso App.
Napoli, 30 luglio 1994, in Arch. Loc., 1994, 817 e Cass. 15 aprile
1999, n. 3749, secondo cui «le clausole contenute nei distinti contratti
di vendita costituiscono altrettante manifestazioni di adesione, in base alle
quali ciascuno acquirente assume l'obbligo di osservare il regolamento.
Sempre che il primo atto di vendita costituisca un contratto aperto agli
acquirenti successivi e che, nei susseguenti atti di vendita, i compratori
dichiararono di aderire al regolamento richiamato nella prima
compravendita» e pertanto «regolamento contrattuale di condominio
diventa efficace nei confronti degli acquirenti a mano a mano che gli
appartamenti vengono venduti: diventa efficace nei confronti di tutti,
perciò, una volta che l'ultimo acquirente ha aderito»; ovvero
se, come appare preferibile, il perfezionamento debba individuarsi, sul piano
temporale, nella sua sottoscrizione da parte del primo condomino (Cass. 17 marzo
1994, n. 2546), nel presupposto, ai fini della vincolatività nei
confronti dei successivi acquirenti, della sua trascrizione.
70)Invero,
si discute in ordine alla trascrivibilità delle servitù prediali
contenute in un regolamento condominiale che consti da una scrittura privata non
autenticata, depositata presso il notaio incaricato della stipula degli atti di
vendita del costruttore, perché, secondo parte della dottrina,
mancherebbero i requisiti di forma richiesti dall’art. 2657 c.c.: il mero
deposito presso il notaio non varrebbe a far rivestire al documento la forma
autentica necessaria ai fini della pubblicità (D’ORAZI FLAVONI,
Appunti sulla trascrivibilità del regolamento di condominio, in
Riv. dir. ip., 1959, 205 ss.; BONIS, Appunti sulla
trascrivibilità del regolamento di condominio, in Riv. dir.
ip., 1968, 149 ss., nonché GAZZONI, La trascrizione
immobiliare, in Comm. Schlesinger, Milano, 1998, 644, che
parla di deroga inammissibile al disposto dell’art. 2657 c.c.; TRIOLA,
Della tutela dei diritti. La trascrizione, in Tratt. Bessone,
Torino, 2002, 62, anche per una sintesi del dibattito). All’opposto, parte
della giurisprudenza afferma che la trascrizione del regolamento condominiale
può avvenire non solo insieme ai primi atti di compravendita delle
singole unità immobiliari, ma anche autonomamente e cioè ancor
prima della stessa costituzione del condominio (Cass. 17 marzo 1994, n. 2546, in
Giust. Civ., 1994, I, 1481).
71)Come
accennato, all’esclusione degli atti costitutivi di ipoteca si poteva,
invero, già pervenire anche in forza di un’interpretazione
sistematica, in quanto il titolo (l’atto di concessione) dà diritto
a costituire l’ipoteca, ma la stessa nasce solo quando al titolo si
aggiunga l’iscrizione, stante l’efficacia costitutiva della
pubblicità (RUBINO, L’ipoteca, in Tratt. Cicu –
Messineo, Milano, 1956, 227): per cui l’effetto che consegue
all’atto di concessione non è mai “reale” ma
obbligatorio, nel senso che vincola il debitore o il terzo datore ma non produce
di per sé la costituzione del diritto, che consegue solo alla attuazione
della pubblicità (sul punto, DE LUCA, Per il contrasto
all’evasione immobiliare nuove attribuzioni all’Agenzia del
territorio, in Corr. Trib., 2010, 2691).
72)In
ambito civilistico possono individuarsi diverse sentenze che stabiliscono come
gli emendamenti soppressivi e sostitutivi caduchino con efficacia retroattiva la
disposizione del decreto-legge abrogata o sostituita (cfr. Cass., Sez. I civ., 8
marzo 1972, n. 669, in Giur. it., 1972, I, 1777; Cass., Sez. III civ, 5
febbraio 1979, n. 775, in Foro it., 1979, I, 2057). La Cassazione
civile in altre decisioni ha sostenuto che gli emendamenti modificativi spiegano
i loro effetti dall’entrata in vigore della legge di conversione (cfr.
Cass., sez. I civ. 29 gennaio 1981, n. 680, in Foro it. 1982, I, 793).
La giurisprudenza amministrativa ha invece emesso decisioni esprimenti
orientamenti contrastanti. In una decisione il T.A.R. della Lombardia (sez. II,
21/10/2025 n. 290) ha sostenuto che il principio della certezza del diritto non
consente l’applicazione retroattiva di norme che contengano disposizioni
che peggiorino le posizioni acquisite dai cittadini, senza che a questo fine vi
sia una esplicita previsione normativa, affermando la applicazione ex
nunc di qualunque tipologia di emendamenti. Il T.A.R. della Calabria
con la decisione del 15/2/2026 affermava invece la applicazione sempre
retroattiva degli emendamenti introdotti con la legge di conversione.
73)Per un
maggiore approfondimento della problematica della mancata conversione dei
decreti legge, RUOTOLO – VELLETTI, Decreti legge non convertiti:
riflessi sull'attività notarile, in Studi e
materiali, 5.1, Milano, 1998, 239 ss.